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Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

MONGE & C. S.P.A.

Politica Integrata Monge

La Mission di Monge è la produzione nel rispetto del contesto aziendale in termini di tutela dei prodotti, della salvaguardia dei principi di salute, etica e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente ed energia. La Direzione della Monge, individua nella Politica integrata, lo strumento principale per gestire il proprio Sistema di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni.

Ethical Trading Initiative (ETI)

Monge adotta il Codice di Base dell’ETI che promuove le buone pratiche relative alle condizioni di lavoro.

Codice Etico

Il Gruppo Monge è la più importante realtà produttiva ed industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti dry e wet.

Nato nel 1963 a Monasterolo di Savigliano (CN) da un’intuizione del Fondatore Baldassarre Monge – primo in Italia a produrre wet food per animali domestici – oggi il Gruppo è attivo in oltre 80 Paesi nel mondo ed è partner industriale di importanti realtà commerciali, in particolare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

L’impegno dell’azienda si è da sempre concentrato sul prodotto, partendo dalla selezione di materie prime della migliore qualità e garantendo i più elevati standard in materia di igiene, sicurezza, qualità e tutela dell’ambiente durante l’intero ciclo di produzione.

Nel corso degli anni il Gruppo è cresciuto grazie alla visione strategica delle tre generazioni della famiglia Monge che quotidianamente vi operano ed all’impegno di tutto il personale dipendente e dei collaboratori.

Tutti insieme per comporre la Famiglia Italiana del Pet Food e per perseguire obiettivi imprenditoriali nel rispetto dei valori di riferimento: rispetto e responsabilità, integrità e sobrietà, passione per la ricerca e l’innovazione, volontà di offrire un prodotto eccellente a garanzia del benessere animale.

***

Lo sviluppo degli ultimi anni ha fatto sì che oggi il Gruppo Monge si trovi ad operare in una molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione; il presente documento si propone gli obiettivi di ribadire la visione etica del Gruppo ed esprimere con chiarezza i principi ed i valori in cui lo stesso si riconosce e che condivide.

Oltre a formalizzare aspetti consolidati, il presente Codice Etico costituisce una guida volta a consentire di assumere decisioni e compiere azioni coerenti con la cultura della responsabilità, della legalità, della trasparenza, della creazione di valore di lungo termine per il Gruppo Monge e tutti i suoi interlocutori, nonché con l’impegno a promuovere l’inclusione e la parità di genere lungo tutta la filiera produttiva, come delineato nella UNI/PdR 125:2022.

Lo stesso ufficializza altresì l’adesione da parte del Gruppo Monge agli standard ed alle buone pratiche di cui all’iniziativa promossa dall’associazione Ethical Trading Initiative, un’associazione di imprese, sindacati ed organizzazioni di volontariato che condividono l’impegno a migliorare le condizioni di lavoro lungo l’intera catena di fornitura.
In particolare, il Gruppo Monge rispetta rigorosamente ed applica i 9 principi base previsti dal Codice elaborato nell’ambito dell’iniziativa (c.d. Codice ETI), a norma dei quali:

  1. Il lavoro è scelto in modo libero;
  2. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono rispettati;
  3. Le condizioni di lavoro sono sicure e igieniche;
  4. Non viene praticato il lavoro minorile;
  5. Vengono rispettati i salari minimi;
  6. L’orario di lavoro non è eccessivo;
  7. Non viene praticata alcuna discriminazione;
  8. Viene fornita un’occupazione regolare;
  9. Non è consentito alcun trattamento crudele o inumano.

L’impiego del Codice ETI è volontario, ma il Gruppo Monge, consapevole che un ambiente di lavoro sano e sereno costituisca un fattore di successo, ne recepisce integralmente i contenuti.
Il Codice ETI costituisce parte integrante del presente Codice etico adottato da Monge S.p.A ed è allegato allo stesso.

L’osservanza del Codice Etico e del l’allegato Codice ETI è aspetto di primaria importanza per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine del Gruppo Monge, per la soddisfazione del cliente ed in genere per tutti quei fattori che possono contribuire al successo ed agli sviluppi futuri dell’attività.

1 – Principi generali: perché per noi gli impegni sono legge.

1.1 Destinatari

Alla base del Codice Etico vi è il principio imprescindibile del rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti; è pertanto dovere di ogni risorsa del Gruppo Monge, ovunque essa operi, rispettarne i contenuti.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi compresi quelli relativi alla parità di genere e alla diversità e inclusione, è essenziale per il nostro impegno a garantire un ambiente di lavoro sano, equo e rispettoso delle persone, in linea con gli standard UNI/PdR 125:2022.

In caso di disallineamento tra i principi espressi nel presente Codice Etico e la normativa italiana o del Paese presso cui il Gruppo opera si applicano sempre le disposizioni più restrittive, siano esse quelle previste nel Codice oppure quelle di cui al singolo ordinamento giuridico.
Il Codice si rivolge ai membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate e collegate, italiane ed estere nonché alle terze parti/business partner (quali fornitori, consulenti, rappresentanti, partner commerciali) i quali operino in nome e per conto ovvero nell’interesse di Monge & C. S.p.A. e delle sue controllate/collegate.

I principi espressi rappresentano la base valoriale comune ed il presupposto essenziale non derogabile che deve guidare, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, i comportamenti di tutti i destinatari.

Le Società controllate da Monge & C. S.p.A. ricevono ed adottano il presente documento. Qualora, per specificità del contesto normativo ed organizzativo di riferimento, una Società controllata avesse necessità di apportare modifiche al documento, queste dovranno in ogni caso essere in linea con i principi di riferimento e le regole di comportamento previste dal presente Codice Etico.

1.2 Impegni assunti da Monge & C. S.p.A.

Tramite il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo italiano 8 giugno 2001 n. 231 – ciascuno nell’esercizio delle proprie funzioni – Monge & C. S.p.A. garantisce:

  1. la massima diffusione del Codice presso i propri dipendenti e collaboratori;
  2. l’aggiornamento dei contenuti;
  3. lo svolgimento di adeguate verifiche in caso di violazioni del Codice.
1.3 Obblighi dei dipendenti e dei collaboratori

Ogni dipendente o collaboratore di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice e ha l’obbligo di:

  • astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;
  • segnalare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa alla violazione del Codice di cui sia venuto a conoscenza;
  • collaborare con l’Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli deputati a monitorare il rispetto del Codice;
  • non intraprendere altro genere di iniziative contrarie ai contenuti del Codice.

Ogni dipendente di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con le Società:

  • informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice;
  • esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con Monge & C. S.p.A. e/o le Società controllate/collegate nonché richiedere che tali disposizioni siano fatte osservare anche ai propri aventi causa e contraenti;
  • adottare le iniziative previste per il caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell’obbligo di conformarsi alle disposizioni del Codice.
1.4 Organismo di Vigilanza

Monge & C. S.p.A. ha istituito l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Oltre a svolgere le funzioni previste dalla citata disposizione, l’Organismo è incaricato di collaborare con gli organi di amministrazione e controllo nell’assolvimento dei compiti di:

  • vigilare sull’osservanza del presente Codice, esaminando le notizie di possibili violazioni del medesimo e promuovendo le verifiche ritenute necessarie;
  • divulgare e controllare la conoscenza del Codice tra il personale dipendente proponendo la fissazione di attività di formazione al riguardo;
  • proporre l’emanazione di linee guida o procedure operative volte a chiarire il significato delle disposizioni e dei principi di cui al presente Codice riducendo il rischio di violazione degli stessi;
  • proporre l’aggiornamento dei contenuti del Codice Etico ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
1.5 Procedura per la segnalazione di eventuali violazioni del Codice

Al fine di favorire la segnalazione di eventuali violazioni del Codice da parte di chiunque ne venga a conoscenza, Monge & C. S.p.A. ha predisposto e reso accessibili idonei strumenti di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza.

1.6 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro.

L’osservanza delle norme e dei principi ivi contenuti deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di Monge & C. S.p.A. e delle Società controllate/collegate nonché dei collaboratori non subordinati.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico costituisce un inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, secondo il principio di gradualità e può comportare il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla violazione stessa.

Le sanzioni saranno applicate con coerenza, uniformità ed imparzialità, in misura proporzionata rispetto alla gravità della violazione.

Per i Collaboratori ed i terzi l’osservanza del Codice Etico costituisce presupposto essenziale per instaurare e/o proseguire il rapporto professionale con Monge & C. S.p.A.

2 - Principi etici: i valori che ispirano noi, le nostre persone, i nostri collaboratori.

2.1 Definizione dei principi

La storia del Gruppo Monge è una storia di famiglia, con principi e valori cui l’azienda si ispira quotidianamente sin dalla sua creazione.

La loro applicazione è un processo in continua evoluzione rispetto alle innovazioni ed alle complessità sempre maggiori che il Gruppo, con la sua crescita, si trova a fronteggiare.

Il presente Codice Etico è l’occasione per richiamarli nella loro versione aggiornata in un unico documento nonché per diffonderli tra tutti i Destinatari dello stesso:

Ciascun dipendente, consulente, fornitore, partner in relazione d’affari di lungo periodo, e chiunque abbia rapporti con il Gruppo Monge è tenuto ad osservare i principi etici sopraelencati.

PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi è una situazione, anche potenziale, in cui un interesse secondario di una persona che opera per il Gruppo Monge tende ad interferire (conflitto reale) o potrebbe interferire anche in futuro (conflitto potenziale) con l’interesse primario del Gruppo verso cui la persona ha precisi doveri e responsabilità.

Nell’espletamento delle proprie funzioni e mansioni i Dipendenti del Gruppo Monge ed in generale i Destinatari del presente Codice dovranno astenersi dallo svolgere attività che non siano nell’interesse del Gruppo Monge medesimo.

Il Gruppo riconosce e rispetta il diritto a partecipare, fuori dall’orario e dalla sede di lavoro, ad attività diverse da quelle svolte nell’interesse dello stesso, purché si tratti di attività consentite dalla Legge, compatibili con gli obblighi contrattualmente assunti con il Gruppo Monge ed in ogni caso non lesive dell’immagine e del prestigio di quest’ultimo.

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad evitare tutte quelle attività che siano o che comunque possano apparire in conflitto di interessi con il Gruppo Monge, che possano interferire con la capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse del Gruppo stesso e per le quali esistano evidenti ragioni di opportunità.

Gli stessi sono altresì tenuti ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di interessi i Dipendenti del Gruppo Monge sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Area di appartenenza ed all’Organismo di Vigilanza oltre che ad astenersi dall’esercitare attività connesse alla situazione di conflitto.

Nell’ipotesi in cui ravvisi un potenziale conflitto, l’interessato è tenuto a dare comunicazione della circostanza all’Organismo di Vigilanza che, previo specifico approfondimento presenterà le proprie valutazioni alla Direzione dell’Area di riferimento ovvero, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione, organi che, nel rispetto delle proprie attribuzioni, potranno autorizzare – o non autorizzare – lo svolgimento delle attività.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

  • la cointeressenza, palese o occulta, del dipendente o di suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
  • la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Gruppo Monge;
  • l’utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo Monge;
  • lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti o presso terzi, in contrasto con gli interessi del Gruppo Monge.

3 - Rapporti con i Clienti: eccellenza, chiarezza e sicurezza innanzi tutto.

Eccellenza qualitativa dei prodotti

Il Gruppo Monge punta all’eccellenza in termini di qualità promuovendo salubrità, sicurezza ed innovazione per la piena soddisfazione dei propri clienti.

A tal fine, anche tramite la collaborazione con Enti di ricerca e laboratori accreditati, lavora quotidianamente per mettere a disposizione dei clienti e dei loro animali prodotti della migliore qualità.

Il Gruppo Monge adotta ed attua costantemente un sistema di procedure che permettano il monitoraggio ed il controllo:

a) delle materie prime;
b) del processo produttivo e
c) della distribuzione del prodotto
secondo la Normativa vigente e gli standard di Gruppo.

In particolare, la qualità e la sicurezza dei prodotti Monge sono da sempre:

Ad oggi Monge & C. S.p.A. adotta i seguenti sistemi di gestione:

La stessa ha inoltre ottenuto le seguenti certificazioni:

Tutte le materie prime destinate alla produzione devono soddisfare una serie di requisiti specifici di qualità e sicurezza.

L’approvvigionamento avviene per il tramite di fornitori qualificati; i controlli vengono effettuati durante tutto il ciclo produttivo e sono affidati sia a laboratori interni che applicano metodologie di analisi certificate che a laboratori esterni certificati.

Informazioni verso il consumatore: messaggi pubblicitari

Monge & C. S.p.A. sostiene il principio secondo cui una comunicazione pubblicitaria responsabile può aiutare il consumatore a compiere scelte appropriate e mirate di acquisto nonché a comprendere l’importanza che la corretta e sana alimentazione rivestono in relazione al benessere degli animali.

La comunicazione di Monge & C. S.p.A.:

La logica di mercato perseguita dal Gruppo non dovrà né potrà in alcun modo far venir meno o ostacolare i principi di cui sopra.

Imparzialità nei rapporti con i clienti

Il Gruppo Monge sostiene una relazione trasparente ed equa con tutti i clienti in modo da non offrire ad alcuno di essi vantaggi competitivi sleali rispetto ai concorrenti.

Il Gruppo adotta politiche specifiche in base alle dimensioni, al tipo, al canale o alla strategia commerciale del cliente al fine di garantire il miglior servizio possibile al consumatore finale e senza porre in essere azioni discriminatorie.

In particolare:

  • A clienti tra loro concorrenti nell’ambito di un determinato canale di vendita vengono offerte uguali opportunità nelle relazioni commerciali;
  • le relazioni con uno o più clienti non vengono interrotte sulla base di informazioni generiche o di accordi con altri clienti;
  • non vengono sottoscritti accordi che impediscano al cliente l’acquisto di prodotti di aziende concorrenti al Gruppo Monge

4 - Rapporti con i terzi: le nostre regole per relazioni sane e durature.

In generale è vietato ogni comportamento, rivolto a terzi (rappresentanti delle Pubblica Amministrazione, incaricati di un pubblico esercizio o soggetti privati) posto in essere dai dipendenti del Gruppo Monge o da chiunque operi in nome e per conto dello stesso avente ad oggetto l’offerta, la promessa, la richiesta, il pagamento o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un indebito vantaggio inerente le attività del Gruppo.

Non sono consentiti pagamenti in contanti eccedenti i limiti previsti dalla normativa di riferimento o con modalità non tracciabili ovvero pagamenti su conti cifrati nonché dazioni di denaro a soggetti diversi dall’avente diritto.

4.1 Rapporti con i fornitori

La scelta dei fornitori viene effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di qualità, professionalità ed affidabilità.

Monge & C. S.p.A. procede alla valutazione ed alla qualifica dei fornitori nonché al monitoraggio degli stessi.

Gli elenchi dei fornitori istituiti la Società non costituiscono motivo di preclusione per le imprese fornitrici che non siano in essi inserite, se tali imprese possano comunque vantare il possesso dei requisiti necessari per soddisfare le aspettative del Gruppo Monge.

La valutazione e la qualifica dei nuovi fornitori viene effettuata a fronte delle prime tre consegne, sulla base delle prestazioni effettuate, quantificando in termini numerici i parametri di valutazione riportati nell’ambito di apposita procedura.

Con particolare riferimento ai servizi di consulenza o fornitura specialistica viene conferito adeguato valore al rapporto fiduciario esistente con il fornitore.

Nel rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico, il Gruppo Monge richiede ai propri fornitori:

Le Società del Gruppo Monge non avviano forme di collaborazione con fornitori che non dovessero accettare tali condizioni e si riservano contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore, nello svolgere attività in nome e/o per conto di una Società del Gruppo Monge, dovesse violare norme di Legge, di Contratto ovvero le disposizioni del presente Codice Etico

Le relazioni con i fornitori sono regolate da specifiche procedure aziendali e sono oggetto di un costante monitoraggio. I Dipendenti ed i Collaboratori coinvolti nel processo di acquisto:

  • devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori: eventuali rapporti personali dei dipendenti con i fornitori devono essere segnalati alla Direzione Acquisti ovvero alla Direzione Amministrativa prima di avviare qualsivoglia trattativa;
  • sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione Acquisti qualsiasi tentativo di alterazione dei normali rapporti commerciali;
  • adottano, nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
  • lavorano per ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle legittime aspettative di questi ultimi.
4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione del Gruppo Monge.

L’assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o Enti aventi rilevanza pubblicistica sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò preposte ed autorizzate.

Nei rapporti e nelle trattative, anche commerciali, con la Pubblica Amministrazione il Gruppo Monge non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’’Ente o dell’Istituzione interessata. In ogni caso il Gruppo Monge si impegna a non:

  • offrire opportunità di lavoro o commerciali a favore di personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a familiari dello stesso personale;
  • offrire omaggi, direttamente o tramite terzi, salvo che siano conformi alle normali prassi commerciali, di modico valore e comunque tali da non poter ingenerare, nella controparte o in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un’influenza illecita sull’attività e/o sulle decisioni della controparte e gli stessi siano adeguatamente autorizzati e documentati
  • sollecitare, fornire o ottenere informazioni riservate che compromettano l’integrità o la reputazione del Gruppo.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai Destinatari del presente Codice Etico non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o tramite terzi, in Italia o all’estero, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini dei Paesi con i quali il Gruppo Monge intrattiene relazioni, per compensarli di un atto del loro ufficio ovvero allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l’effettuazione di un’attività routinaria o comunque lecita e legittima nell’esercizio delle funzioni né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità o altre forme di liberalità, sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore terzo ed imparziale come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati.

4.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

Il Gruppo Monge riconosce il diritto dei dipendenti a formare ed aderire ad un sindacato di propria scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva favorendo in clima di reciproco rispetto in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione non tollerando comportamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti che aderiscono ad una qualsiasi associazione e di coloro che ricoprono ruoli di rappresentanza.

Il Gruppo Monge non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

Tali contributi dovranno essere in ogni caso erogati in modo conforme alle disposizioni vigenti ed adeguatamente documentati.

4.4 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra il Gruppo Monge ed i mass media in genere spettano esclusivamente alle persone o alle funzioni espressamente delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dal Consiglio di Amministrazione o, quando previsto, dalla Direzione dell’Area interessata.

Solo i dipendenti i quali abbiano ricevuto una formazione e autorizzazione specifica possono rappresentare il Gruppo in pubblico e sui media.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo Monge destinate all’esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

Tutti i soggetti che siano invitati, in nome o per conto del Gruppo Monge, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere dalla Direzione dell’Area di appartenenza ovvero dal Consiglio di Amministrazione una preventiva autorizzazione riguardo i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto.

4.5 Iniziative “non profit”

Il Gruppo Monge è sensibile alle attività “non profit” ed alle iniziative meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e sociale delle Comunità in cui opera.

In osservanza dei principi stabiliti nell’ambito del presente Codice può essere favorita l’attività di associazioni non aventi scopo di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico.

Eventuali sponsorizzazioni da parte del Gruppo Monge possono concernere gli ambiti del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura, sempre con riferimento ad eventi che offrano garanzia di elevato valore.

Le sponsorizzazioni vengono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione dell’Area interessata dall’attività previa valutazione delle caratteristiche dell’evento e/o del destinatario.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo Monge presterà attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale.

4.6 Omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza

Regali ed omaggi di valore superiore a limiti di ragionevolezza o non coerenti con le normali relazioni di lavoro possono creare situazioni di condizionamento e quindi interferire sul normale svolgimento dei rapporti di lavoro.

Parametro di riferimento utilizzato dal Gruppo Monge per la valutazione della ragionevolezza del valore di regali ed omaggi è quello indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC (valore del bene non superiore a 150 euro ovvero, cumulativamente, a 600 euro annui con riferimento a regali effettuati dalla medesima persona o Società).

Il Gruppo Monge vieta ai propri Dipendenti e Collaboratori, nei rapporti con i terzi, di offrire denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura tendenti ad ottenere indebiti vantaggi personali o per le Società del Gruppo.

In particolare, eventuali omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza offerti a soggetti pubblici o privati devono in qualsiasi circostanza:

Il Gruppo Monge vieta ai propri dipendenti ed ai loro familiari di accettare e richiedere, per sé o altri, regali, benefici o favori offerti da persone con le quali si intrattengono rapporti di lavoro, che possano compromettere l’indipendenza di giudizio degli stessi o quantomeno possano creare il sospetto che la stessa sia venuta meno.

Sono considerati benefici sia i beni tangibili (quali ad esempio viaggi, orologi, gioielli, vini d’eccezione, telefoni cellulari, apparecchi hi-tech, oggettistica di valore …) che servizi e sconti su acquisti di merci o servizi.

Rientrano invece nelle normali cortesie d’affari, ad esempio, piccoli omaggi quali fiori, gadget, libri, dolciumi etc.

Eventuali inviti a pranzo o cena non devono mai inficiare la correttezza dei rapporti professionali e devono sempre consentire di tenere separate la sfera dei rapporti personali e quella dei rapporti lavorativi.

5 - Trasparenza della contabilità e controlli interni: la serietà è il nostro primo capitale.

5.1 Registrazioni contabili

Ogni operazione o transazione effettuata dalle Società del Gruppo Monge deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda a tali requisiti, per ogni operazione rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata agli atti una adeguata e completa documentazione di supporto, in modo da consentire:

Ogni collaboratore e ogni funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate.

È compito di tutto il personale impiegato presso il Gruppo Monge coinvolto nelle procedure inerenti la tenuta della contabilità garantire che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata secondo criteri logici che ne consentano una facile consultazione e prontamente esibita su richiesta degli organi di controllo o delle Autorità competenti.

Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili ovvero nella documentazione di supporto è tenuto a riferirne tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.

5.2 Controlli interni

Per “controlli interni” si intende l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Gli stessi, infatti, concorrono ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di Leggi e Regolamenti nonché delle procedure interne adottate dal Gruppo Monge.

È compito di Monge & C. S.p.A. diffondere a tutti i livelli una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli ed orientata all’esercizio del controllo stesso.

Nell’ambito delle loro competenze, i responsabili delle diverse funzioni sono tenuti a partecipare alla realizzazione e alla attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti delle Società del Gruppo Monge sono pertanto tenuti, per quanto di loro competenza:

  • alla definizione ed al corretto funzionamento del sistema di controllo;
  • a custodire responsabilmente i beni aziendali strumentali all’attività svolta, siano essi materiali o immateriali, e a non farne un uso improprio e personale.

Il Collegio Sindacale, la Società incaricata della revisione legale dei conti, l’Organismo di Vigilanza e gli Enti/le Società che effettuano attività di audit hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell’attività di controllo di loro spettanza.

5.3. Contrasto al riciclaggio, al finanziamento al terrorismo ed al reimpiego di proventi illeciti

Per riciclaggio si intende la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o il compimento di altre operazioni volte ad ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per finanziamento al terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che essi dovrebbero essere utilizzati o la consapevolezza della loro destinazione a finalità connesse all’attività terroristica.

Per reimpiego di proventi illeciti si intende l’impiego in attività economiche o finanziarie lecite di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il Gruppo Monge:

  • rispetta tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
  • Opera in conformità con il principio della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie, assicurando la tracciabilità delle operazioni ed implementando opportuni controlli atti a prevenire ed a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti.
  • Verifica in via preventiva le informazioni disponibili sui propri business partner prima di stabilire relazioni o stipulare contratti, al fine di appurare la rispettabilità e la legittimità della controparte.

6 - Politiche del personale e ambiente di lavoro: per un ambiente di lavoro rispettoso, positivo, accogliente.

6.1 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per lo svolgimento delle attività e per lo sviluppo futuro delle Società del Gruppo Monge.

Affinché le capacità e le competenze dei Dipendenti e Collaboratori possano essere valorizzate in modo che ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti devono:

  • applicare criteri di merito e di competenza nell’adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
  • garantire a ciascun dipendente eguali opportunità, con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro inclusi, a titolo di esempio, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni ed i corsi di aggiornamento e formazione.

I dipendenti delle Società del Gruppo Monge devono essere a conoscenza delle disposizioni di cui al presente Codice Etico e dei comportamenti da esso prescritti; a questo scopo sono previsti incontri di informazione e di sensibilizzazione specifici.

Il Gruppo Monge si impegna a tutelare l’integrità psichica e fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi.

A tal fine il Gruppo Monge si riserva, anche a tutela della propria immagine e della propria reputazione, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per la loro risonanza, siano ritenuti offensivi nei confronti dell’azienda o dei dipendenti, ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non adottare atteggiamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione di ciascuno.

6.2 Discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo Monge garantisce uguali opportunità a tutti i propri dipendenti, a tutti i livelli, ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino discriminazioni o molestie di alcun genere (quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui).

Le Società del Gruppo compensano e promuovono i propri dipendenti utilizzando come parametro di riferimento unicamente i risultati dell’attività lavorativa svolta.

Il Gruppo favorisce il consolidamento di un clima aziendale volto alla tolleranza ed al rispetto della dignità umana e vieta:

Il Gruppo Monge non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alle prestazioni di favori sessuali nonché ogni altro comportamento a connotazione sessuale o fondato sull’appartenenza di genere indesiderato da una delle parti e lesivo della dignità della persona.

6.3 Tutela dei non fumatori

Il Gruppo Monge si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori ed ha previsto il divieto di fumare nei luoghi di lavoro anche ove ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale.

6.4 Consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti

Chiunque operi per il Gruppo Monge è tenuto a contribuire al mantenimento di un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro ed a prestare particolare attenzione alla tutela della sicurezza propria e dei colleghi di lavoro.

È fatto assoluto divieto a tutti i Dipendenti e Collaboratori di

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

7 - Tutela dell’ambiente: le azioni per preservare il nostro territorio e il nostro pianeta.

7.1 Principi di riferimento

Il Gruppo Monge è costantemente impegnato nel cercare di migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività ponendo, allo stesso tempo, la necessaria attenzione alle esigenze di sicurezza e qualità dei propri prodotti.

Nelle fasi di attuazione di modifiche strutturali e tecnologiche il Gruppo tiene conto degli impatti ambientali che queste possono provocare.

In particolare, le Società del Gruppo Monge:

Oltre a ciò, dipendenti delle Società del Gruppo Monge, nello svolgimento delle loro attività quotidiane, sono tenuti:

8 - Informazioni riservate e tutela della privacy: un patrimonio di informazioni, conoscenze e reputazione da proteggere

8.1 Principi di comportamento a tutela della proprietà industriale ed intellettuale

Informazioni riservate:

  • Informazioni proprietarie quali ad esempio, ricette o formule.
  • Nuovi piani di produzione o commercializzazione;
  • Marchi, brevetti, segreti commerciali ed proprietà ogni proprietà intellettuale;
  • Informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo;
  • Dati salariai;
  • Processi produttivi;
  • Dettagli relativi agli approvvigionamenti di materie prime;
  • Elenchi di dipendenti o clienti;
  • Informazioni o proiezioni finanziarie non di pubblico dominio;
  • Pareri o opinioni legali;
  • Informazioni riguardo investimenti o disinvestimenti, acquisizioni o cessioni;
  • Ecc.

I Destinatari del presente Codice, in ragione della propria posizione nell’ambito del Gruppo Monge, possono venire in possesso – direttamente o indirettamente – di informazioni riservate concernenti le Società del Gruppo.

Le conoscenze sviluppate da queste ultime costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale del Gruppo; ogni Destinatario del presente Codice è tenuto a tutelarle garantendo riservatezza e confidenzialità.

Nello specifico, tutte le informazioni, le conoscenze ed i dati acquisiti o elaborati dai dipendenti del Gruppo Monge nell’esercizio delle proprie mansioni appartengono al Gruppo Monge stesso e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza preventiva e specifica autorizzazione.

Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a:

  • Astenersi dal divulgare all’esterno qualsiasi informazione riguardante le Società del Gruppo Monge che non sia di pubblico dominio. Il divieto vige sia in pendenza del rapporto di lavoro che a seguito della cessazione dello stesso;
  • prendere sempre tutte le necessarie precauzioni per impedire la divulgazione anche involontaria di informazioni riservate quali, ad esempio:

Agli stessi è fatto divieto di:

8.2 Utilizzo degli strumenti informatici

Gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale per lo svolgimento delle attività delle Società del Gruppo Monge.

Con riferimento all’utilizzo dei sistemi informatici Dipendenti e Collaboratori sono tenuti al rispetto delle Politiche di sicurezza adottate ed in ogni caso a non:

I sistemi di telefonia, di accesso alla posta elettronica, a Internet ed alla Intranet appartengono alle Società del Gruppo.

L’uso del telefono, della posta elettronica e di Internet presso nell’ambito dell’attività lavorativa deve avvenire per legittimi fini professionali e nel rispetto dei livelli di autorizzazione di ciascuno.

È responsabilità dei singoli Dipendenti e Collaboratori mantenere riservate tutte le credenziali d’accesso ed i codici identificativi ricevuti per impedire l’accesso non autorizzato ai dati ed alle informazioni societarie.

Sui computer ed in generale sugli strumenti informatici aziendali possono essere installati ed utilizzati soltanto prodotti ufficialmente acquistati dalla Società del Gruppo presso cui opera il Dipendente o il Collaboratore che lo ha ricevuto ovvero autorizzati dall’IT Manager di Monge & C. S.p.A.

È assolutamente vietata la riproduzione o duplicazione di programmi software: qualsiasi Dipendente o Collaboratore che duplichi, consapevolmente o inconsapevolmente, del materiale software espone la Società e se stesso al rischio di gravi sanzioni.

Ogni Dipendente e Collaboratore è altresì tenuto a:

Secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle procedure aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici, non è consentito:

8.3 Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività le Società del Gruppo Monge trattano una quantità significativa di dati personali e di informazioni relativi, ad esempio, a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori

Le stesse si impegnano ad acquisire soltanto i dati necessari alla realizzazione delle finalità per cui sono raccolti ed a trattarli nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni, vietandone l’utilizzo, la comunicazione o la divulgazione impropria.

Il Gruppo Monge si assicura che ogni trattamento avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, affinché i dati personali vengano trattati solamente per scopi determinati, espliciti e legittimi e si impegna ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ogni Dipendente e Collaboratore è tenuto a:

  • effettuare raccolta di dati solo se espressamente autorizzato ed entro i limiti della necessità di acquisizione per lo svolgimento delle attività;
  • prestare la massima diligenza nella raccolta dei dati personali e nella loro conservazione, accertandosi della sussistenza di un’adeguata base giuridica che consenta il trattamento;
  • non comunicare o in qualsiasi modo diffondere a terzi non autorizzati i dati personali trattati;
  • applicare le procedure in materia di c.d. Data breach adottate dal Gruppo Monge in caso di notizia di perdita o indisponibilità di dati.
8.4 Utilizzo dei social media e dei social network

Qualsiasi intervento personale su social media o social network deve essere formulato nel rispetto delle altre persone (quali Colleghi, Clienti, Fornitori, ecc.), e della loro riservatezza, oltre che dei valori aziendali) senza alcuna finalità limitativa delle opinioni espresse o dei contenuti resi.

In caso contrario l’autore, e di riflesso il Gruppo Monge, potrebbero essere esposti a rischi di tipo legale, sociale o reputazionale.
Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a distinguere la sfera personale dalla rappresentanza aziendale. Nello specifico:

  • Le informazioni aziendali di cui si viene a conoscenza in virtù delle proprie responsabilità e competenze sono da considerarsi riservate e pertanto non possono essere rese pubbliche;
  • Informazioni e documenti a uso interno veicolati tra i dipendenti dell’azienda non possono essere resi pubblici, a meno che non siano già stati condivisi attraverso i canali di comunicazione ufficiali delle Società del Gruppo Monge;
  • Non è consentito ritrarre se stessi, altri dipendenti o luoghi di lavoro/ ambienti aziendali (inclusi indumenti da lavoro o elementi che riproducano il logo aziendale o altri elementi identificativi della società);
  • Non è consentito pubblicare o scambiare con i Colleghi informazioni relative all’ambiente lavorativo tramite strumenti social media o social network;
  • Quando si interviene sui social media o sui social network è importante chiarire che si sta esprimendo un’opinione a titolo personale, e non in rappresentanza di Società del Gruppo Monge o del Gruppo medesimo;
  • Qualunque tipologia di intervento sui social o sui media tradizionali in rappresentanza delle Società del Gruppo Monge deve essere preventivamente autorizzata.
8.5 Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale

Monge & C. S.p.A., si impegna, con riferimento all’adozione di intelligenza artificiale (I.A.) e/o di integrazione dei propri sistemi e processi aziendali con applicazioni e strumenti di I.A., a garantire che questi siano sempre utilizzati sotto il controllo umano, siano sviluppati in modo equo, trasparente e comprensibile, scongiurando qualsivoglia rischio di disuguaglianze e discriminazioni.

Ai destinatari del presente Codice Etico è fatto divieto di:

  • scaricare applicazioni e/o software e/o qualsivoglia programma o tool open source che integri sistemi di I.A. per l’esercizio dell’attività lavorativa per conto di Monge & C. S.p.A. in assenza di preventiva autorizzazione scritta della Società;
  • utilizzare propri abbonamenti o profili personali per accedere ad applicazioni e/o software e/o qualsivoglia programma o tool (proprietario o open source) che integri sistemi di I.A. nell’esecuzione delle proprie mansioni aziendali, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Società;
  • caricare informazioni riservate, dati di natura persnale, sensibile e confidenziale della Società su sistemi, cloud o applicazioni nonché su siti web con funzionalità avanzate, accessibili in rete (open source), che integrino sistemi di intelligenza artificiale (ad esempio chat GPT o strumenti simili, chatbot o altri form o moduli per l’acquisizione e/o a rielaborazione di dati personali e non), che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Società;
  • stipulare contratti o assumere impegni precontrattuali con fornitori di I.A. senza l’ottenimento della preventiva autorizzazione della Società e senza la previa puntuale verifica del fornitore anche ai sensi delle disposizioni in materia contenute nell’A.I. Act., in ottemperanza alle politiche adottate dalla Società;
  • porre in essere pratiche di I.A. vietate ai sensi dell’Articolo 5 dell’A.I. Act.

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo

Monge & C. S.p.A. si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, un complesso organico di principi, regole e disposizioni volto a prevenire la commissione di reati che, ai sensi del medesimo D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 possono comportare la responsabilità della Società. Si riporta la Parte Generale del documento.

Segnalazione di illeciti whistleblowing

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937
Elenco revisioni
RevisioniDateEdizioni
N.1 Prima edizione
N.209.04.2026Recepimento UNI PdR 125:2022
   
   

Definizioni:

 

ANACAutorità Nazionale Anticorruzione italiana di cui all’art. 1, comma 1 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».
DECRETODecreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».
VIOLAZIONEComportamenti, atti od omissioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Monge & C. S.p.A.
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONIInformazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico rilevante ai sensi del Decreto nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
MOG 231Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
ODVOrganismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
SEGNALAZIONE La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNALa comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNALa comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
DIVULGARE PUBBLICAMENTERendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMALa segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante.
DENUNCIALa denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria o Contabile
SEGNALANTE La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
FACILITATOREPersona fisica operante nell’ambito del medesimo contesto lavorativo del segnalante che assiste quest’ultimo nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVOLe attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

PERSONA

COINVOLTA

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica quale persona cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONEQualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITOL’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito degli approfondimenti e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO

Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell’archiviazione della procedura per mancanza di elementi sufficienti a supportare quanto segnalato o per altri motivi, l’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un’Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINAREIl soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A. e, in ogni caso, dalla contrattazione collettiva applicabile.

Premessa

La presente procedura è stata predisposta in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 23 ottobre 2019, n. 1937.

Stante la natura privatistica di Monge & C. S.p.A. trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. q) del Decreto previste per i “soggetti del settore privato”.

Il presente documento tiene conto altresì di quanto previsto dalle “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di gestione del canale di segnalazione interna di illeciti adottato da Monge & C. S.p.A., ed in particolare:

  1. individuare i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione;
  1. disciplinare l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
  2. disciplinare il procedimento di gestione della segnalazione da parte dell’Organismo di Vigilanza;
  3. stabilire i termini procedurali;
  4. disciplinare le necessarie garanzie di riservatezza ed in generale le misure di protezione garantite al segnalante;
  5. individuare e formalizzare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

 

Articolo 1 – Ambito di applicazione della procedura.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, la presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Monge & C. S.p.A. di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito dalla procedura medesima, laddove il segnalante renda nota la propria identità all’Organismo di Vigilanza secondo quanto meglio precisato nel prosieguo.
    • Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della presente procedura, in quanto compatibili, le segnalazioni relative a fatti, comportamenti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo che risultino contrari ai principi, agli obiettivi e alle misure del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di discriminazione, molestie, disparità di trattamento, ostacoli alle pari opportunità, inequità retributive, nonché criticità inerenti ai processi di selezione, assunzione, formazione, sviluppo professionale, promozione, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.
  2. Le disposizioni contenute nella presente procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di Pubblico ufficiale o di Incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell’obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale all’Autorità giudiziaria o contabile.
  3. La presente Procedura non si applica:
    1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (salvi i casi in cui nell’ambito di tale rapporto possano essere ravvisate violazioni di normative nazionali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo o del Codice Etico adottati da Monge & C. S.p.A. e commi 1 e 1.1.1 della presente procedura);
    2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al Decreto;
    3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

 

Articolo 2 – Soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni:

  1. Le segnalazioni possono essere effettuate:
    1. dai dipendenti, a qualsiasi titolo, di Monge & C. S.p.A.;
    2. dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile e all’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Monge & C. S.p.A.;
    3. dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Monge & C. S.p.A.;
    4. dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di Monge & C. S.p.A.;
    5. dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Monge & C. S.p.A.;
    6. dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Monge & C. S.p.A., anche in via di mero fatto.
  1. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
    1. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
    2. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    3. durante il periodo di prova;
    4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
  2. La presente procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
  3. La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di Monge & C. S.p.A. e non anche in quello dell’impresa o dell’organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) del presente articolo.
  4. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di Monge & C. S.p.A. presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell’ambito dell’Ente alla quale si riferiscono i fatti.

 

Articolo 3 – Oggetto delle segnalazioni.

1. Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione ai sensi della presente procedura:

    1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che seguono;
    2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A., che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che seguono;
    3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto. Tra questi:
      • Sicurezza e conformità dei prodotti;
      • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
      • Sicurezza dei trasporti;
      • Salute pubblica;
      • Tutela dell’ambiente;
      • Protezione dei consumatori;
      • Appalti pubblici;
      • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
      • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
    4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
    5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e);
    7. in aggiunta alle fattispecie di cui alle lettere precedenti, fatti, comportamenti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo che risultino contrari ai principi, agli impegni, alle misure e agli obiettivi del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di discriminazione diretta o indiretta, molestie o molestie sessuali, disparità di trattamento, ostacoli alle pari opportunità, inequità retributive, nonché criticità o irregolarità nei processi di selezione, assunzione, formazione, sviluppo professionale, promozione, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.

2. Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.

3. La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  2. la descrizione del fatto;
  3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
    1.  

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

 

Articolo 4 – Segnalazioni anonime

  1. Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Monge & C. S.p.A. prende in considerazione le segnalazioni anonime esclusivamente nel caso in cui le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Articolo 5 – Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione.

1. Monge & C. S.p.A. ha attivato un proprio canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevede e disciplina il canale di segnalazione interna di cui alla presente procedura.

3. La gestione del canale di segnalazione è affidata all’Organismo di Vigilanza.

4. Il segnalante può effettuare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

  1. in forma scritta:
  • tramite piattaforma crittografata, accessibile tramite il link: https://monge.segnalazioni.net
  • a mezzo mail all’indirizzo odv@monge.it; la casella è accessibile al componente l’Organismo di Vigilanza ma non ad altri esponenti della Società.
  1. in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell’Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

5. Qualora il Componente l’Organismo di Vigilanza risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all’ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il link che segue: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

6. Le segnalazioni ricevute da soggetti/organi diversi rispetto all’Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a quest’ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

 

Articolo 6 – Gestione della segnalazione.

  1. Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna (con ciò intendendosi la piattaforma crittografata, la casella mail dell’Organismo di Vigilanza o la ricezione di segnalazione in forma orale) l’Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:
    1. Rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
    2. Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
    3. Dà seguito alle segnalazioni ricevute effettuando gli approfondimenti ritenuti opportuni;
    4. Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
    5. qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti, atti od omissioni riconducibili ai temi della parità di genere, della non discriminazione, delle pari opportunità, dell’equità retributiva, della tutela della genitorialità, della conciliazione vita-lavoro o, più in generale, del sistema di gestione adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, ne cura la condivisione, per quanto di competenza, con il Comitato Etico e per la Parità di Genere, nel rispetto dei principi di riservatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati trattati.
  1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni si compone quindi dalle seguenti fasi:
    1. Ricezione, registrazione e presa in carico;
    2. valutazione preliminare;
    3. istruttoria;
    4. eventuale trasmissione e/o condivisione con i soggetti competenti ai fini degli approfondimenti e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

Articolo 7 – Ricezione, registrazione e presa in carico della segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione l’Organismo di Vigilanza provvede:

  • alla registrazione su registro riservato alle segnalazioni, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l’ora di ricezione, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
  • nei casi di segnalazione non resa già in origine in forma anonima, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica, il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione, se strettamente necessario ai fini della gestione della stessa, e ove non già precisato nella segnalazione,
  • alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
  • qualora la segnalazione riguardi fatti riconducibili ai temi disciplinati dal sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, alla trasmissione al Comitato Etico e per la Parità di Genere delle sole informazioni pertinenti e strettamente necessarie allo svolgimento delle valutazioni di competenza, preferibilmente in forma priva dei dati identificativi del segnalante e di ogni altro dato non indispensabile, fatti salvi i casi in cui la conoscenza di tali dati sia strettamente necessaria ai fini della gestione della segnalazione;
  • all’adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all’identità del segnalante (fatti salvi i casi in cui l’identità può o deve essere rivelata previsti dalla Legge ed indicati all’art. 13 della presente procedura) nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo adeguato ed accessibile al solo Organismo di Vigilanza;
  • a rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l’indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell’identità del segnalante, sottolineando l’assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

 

Articolo 8 – Valutazione preliminare della segnalazione

1. L’Organismo di Vigilanza effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

  1. appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
  2. verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente procedura;
  3. verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest’ultimo;
  4. ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
  5. identificare i soggetti terzi competenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi incluso il Comitato Etico e per la Parità di Genere nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti o situazioni riconducibili ai temi della parità di genere o comunque rilevanti ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

Nei casi di segnalazioni aventi ad oggetto fatti, comportamenti o situazioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere, l’Organismo di Vigilanza, effettuata la valutazione preliminare di ammissibilità, provvede a coinvolgere il Comitato Etico e per la Parità di Genere per gli approfondimenti di competenza, nel rispetto dei principi di riservatezza, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione dei dati personali trattati.

2. L’Organismo di Vigilanza dichiara inammissibili le segnalazioni in ipotesi di:

  1. manifesta mancanza di interesse rispetto all’integrità di Monge & C. S.p.A.;
  2. manifesta incompetenza di Monge & C. S.p.A. rispetto alle questioni segnalate;
  3. manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
  4. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  5. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
  6. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, l’Organismo di Vigilanza formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all’esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, l’Organismo di Vigilanza procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso in cui, all’esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l’Organismo di Vigilanza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente procedura, incluso, ove ricorrano i presupposti di cui sopra, il Comitato Etico e per la Parità di Genere.

6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

 

Articolo 9 – Fase istruttoria

  1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, l’Organismo di Vigilanza avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, l’Organismo di Vigilanza può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno di Monge & C. S.p.A. di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione (in quest’ultimo caso operando tramite il proprio budget annuale di spesa), assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione stessa.
  2. Gli Uffici e le Aree di Monge & C. S.p.A. interessate dall’attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza garantiscono la massima e tempestiva collaborazione. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti, atti od omissioni riconducibili ai temi della parità di genere, della non discriminazione, delle pari opportunità, dell’equità retributiva, della tutela della genitorialità, della conciliazione vita-lavoro o, più in generale, del sistema di gestione adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, l’Organismo di Vigilanza, ove necessario ai fini istruttori, può coinvolgere il Comitato Etico e per la Parità di Genere per gli approfondimenti di competenza, condividendo esclusivamente le informazioni pertinenti e strettamente necessarie, preferibilmente in forma priva dei dati identificativi del segnalante e di ogni altro dato non indispensabile.
  3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell’evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.
  4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, colloqui documentati con gli interessati, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
  5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare l’interessato ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (quali l’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata.
  6. Nel caso in cui, all’esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, l’Organismo di Vigilanza procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio di Amministrazione.
  7. Nel caso in cui, all’esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l’Organismo di Vigilanza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto nel prosieguo.
  8. La fase istruttoria deve concludersi entro 2 (due) mesi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

 

Articolo 10 – Fase di trasmissione

1. Nel caso in cui, all’esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l’Organismo di Vigilanza – in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

  1. il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell’incolpato ai soli effetti dell’avvio del procedimento in questione;
  2. l’Autorità giudiziaria o contabile, l’ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza laddove ricorrano i necessari requisiti;
  3. il Comitato Etico e per la Parità di Genere, limitatamente alle segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, per gli approfondimenti e le valutazioni di competenza.

2. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di

3. In caso di trasmissione della segnalazione, l’Organismo di Vigilanza comunica esclusivamente i contenuti della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, nonché il Comitato Etico e per la Parità di Genere per i profili di propria competenza, informano tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’adozione di eventuali provvedimenti o iniziative conseguenti.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b), l’Organismo di Vigilanza inoltra la segnalazione con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall’ANAC, ove applicabili.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, l’Organismo di Vigilanza invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

 

Articolo 11 – Notizie sullo stato della segnalazione

  1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni all’Organismo di Vigilanza sullo stato di avanzamento della gestione della segnalazione trasmessa mediante l’invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dall’Organismo di Vigilanza medesimo. L’Organismo di Vigilanza, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

 

Articolo 12 – Segnalazioni esterne, divulgazioni, denunce

  1. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, Monge & C. S.p.A. fornisce, tramite la presente procedura e nello specifico tramite la documentazione di cui all’allegato 1, informazioni riguardo i presupposti e le modalità per effettuare eventuali segnalazioni esterne.

 

Articolo 13 – Riservatezza sull’identità del segnalante

  1. Il contenuto delle segnalazioni può essere utilizzato soltanto per dare adeguato seguito alle stesse ovvero, nei casi in cui venga accertato che il segnalante abbia effettuato, con dolo o colpa grave, una segnalazione infondata, per procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso.
  2. L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dall’Organismo di Vigilanza, all’uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101). Per le segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, le informazioni strettamente necessarie possono essere condivise, nei limiti di competenza e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, con i soli componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati e tenuti agli obblighi di riservatezza, fermo restando che i dati identificativi del segnalante sono comunicati soltanto ove ciò sia strettamente indispensabile e consentito dalla legge e dalla presente procedura.
  3. Nell’ambito di un eventuale procedimento penale avanti l’Autorità giudiziaria, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di procedura penale. Limitatamente alle segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, l’accesso alle sole informazioni pertinenti e strettamente necessarie è consentito anche ai componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati, nei limiti delle rispettive competenze e con esclusione dei dati identificativi del segnalante, salvo che la loro conoscenza sia strettamente indispensabile e consentita dalla legge e dalla presente procedura.
  4. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
  5. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell’incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l’identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell’istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull’istanza dell’incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza della persona coinvolta, comunicando l’esito a quest’ultimo ed all’Organismo di Vigilanza. È fatto divieto assoluto all’Organismo di Vigilanza, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, di rivelare l’identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare.
  6. L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del presente articolo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
  7. Monge & C. S.p.A. tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Nei casi di segnalazioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere, il trattamento può essere effettuato altresì, nei limiti delle informazioni strettamente necessarie e per le sole finalità connesse alla gestione della segnalazione, dai componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati e vincolati alla riservatezza.
  8. Resta altresì fermo quanto previsto all’art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
  9. Ferma la previsione di cui ai commi che precedono, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
  10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l’obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.
  11. Nell’informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all’atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell’incontro diretto, quest’ultimo è informato dell’eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, peri i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

 

Articolo 14 – Misure di protezione

  1. Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto medesimo si applicano anche:
    1. al segnalante;
    2. ai facilitatori;
    3. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    4. ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
    5. agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
  2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all’art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
  3. Le tutele di cui alla presente procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

 

Articolo 15 – Condizioni di applicabilità delle misure di protezione

  1. Le misure di protezione si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
    1. al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’art. 1, del Decreto;
    2. la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto, recante “Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche” e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata all’Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A., a quanto previsto dalla presente procedura.
  2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
  3. Salvo quanto previsto dall’art. 20 del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
  4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni.
  5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all’art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

 

Articolo 16 – Divieto di ritorsione

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione in relazione alla semplice circostanza di aver effettuato la segnalazione.

2. Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto, si presume che gli stessi siano stati integrati a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità giudiziaria dalle persone di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate a titolo esemplificativo talune fattispecie che possono integrare ipotesi di ritorsione:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
  •  

 

Articolo 17 – Comunicazione all’ANAC delle ritorsioni subite.

  1. Il segnalante ha facoltà di comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell’attivazione delle ulteriori tutele di cui all’art. 19 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, anche in sede giudiziaria.
  2. Restano ferme le sanzioni di cui all’art. 21 del Decreto.

 

Articolo 18 – Limitazioni di responsabilità

  1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 16 del Decreto e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata all’Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A., a quanto previsto dalla presente procedura.
  2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
  4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
  5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
  6. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, quarto comma, del Codice civile.

 

Articolo 19 – Misure di sicurezza, conservazione e trattamento dati personali

  1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all’Ente.
  2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura dell’Organismo di Vigilanza in formato digitale ovvero presso i locali di Monge & C. S.p.A. previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
  3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo di Monge & C. S.p.A., l’accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente all’Organismo di Vigilanza.
  4. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 recante “attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
  5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se comunicati dal segnalante, sono cancellati immediatamente.
  6. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
  7. I trattamenti di dati personali relativi alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Monge & C. S.p.A., per il tramite dell’Organismo di Vigilanza, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, fornendo idonee informazioni al segnalante ed alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 11 D.Lgs. 18 maggio 2018 n.51, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  8. Monge & C. S.p.A. definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 18 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.
  9. Secondo quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

 

Articolo 20 – Attività di formazione

1. Monge & C. S.p.A., con adempimenti a cura dell’Organismo di Vigilanza:

  1. fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché tramite specifica sezione del sito istituzionale.
  2. adegua i propri standard contrattuali nell’ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni a Monge & C. S.p.A., di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.
  3.  

2. Monge & C. S.p.A. garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente nonché al personale distaccato la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l’importanza dello strumento, favorirne l’utilizzo e prevenirne l’utilizzo distorto.

 

Articolo 21 – Adozione e modifiche

  1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  2. Eventuali revisioni o modifiche della presente procedura sono proposte dall’Organismo di Vigilanza ed adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  3. La presente procedura è comunicata a tutti i dipendenti di Monge & C. S.p.A., nonché pubblicata nell’ambito della intranet.

Allegato 1 – Indicazioni per l’effettuazione di segnalazioni esterne, denunce e divulgazione pubblica

SEGNALAZIONE ESTERNA

L’accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se:

  • il canale interno pur essendone obbligatoria l’attivazione, non è operativo ovvero non risulta conforme rispetto alle caratteristiche richieste dal D-Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro i termini previsti dalla normativa, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
    • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
    • questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad ANAC che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso dall’ANAC, questa è trasmessa a quest’ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall’art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell’ANAC, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d’ufficio, quindi all’archiviazione per incompetenza dell’Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida ANAC.

Le segnalazioni esterne sono disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, reperibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it cui si rinvia per ogni dettaglio.

DENUNCIA

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta altresì che l’ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata esclusivamente al ricorrere di precise condizioni previste per Legge.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • ad una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini stabiliti dalla normativa (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  • la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC. che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti;
  • la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il segnalante.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Informativa Privacy

Monge & C. S.p.A. ha istituito l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in composizione monocratica. E-mail Organismo di Vigilanza: odv@monge.it.